News: Assunzione Categorie Protette

Dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze uno o più lavoratori disabili, indipendentemente dall’effettuazione di una nuova assunzione.

Il numero dei lavoratori disabili dipende dal numero complessivo dei dipendenti:
 da 15 a 35 dipendenti: 1 disabile
 da 36 a 50 dipendenti: 2 disabili
 oltre 50 dipendenti: n. di disabili pari al 7% dei lavoratori occupati.

Il calcolo dei dipendenti deve essere effettuato facendo riferimento ai “Criteri di computo della quota di riserva” definiti all’Art.4 della legge n. 68 del 1999. L’obbligo di collocamento di lavoratori disabili, infatti, era già stato introdotto con la Legge n. 68 del 1999 ma subordinava l’obbligo di assumere un portatore di handicap a quando si fosse effettuata una nuova assunzione e tale onere doveva essere assolto nei successivi 12 mesi.
Successivamente il D.Lgs. n. 151 del 2015 ha modificato tali elementi: qualora risultino scoperte, le aziende dovranno assumere un disabile entro 60 giorni dal momento in cui hanno raggiunto la quota soglia prevista dalla normativa. A titolo di esempio, un datore di lavoro dimensionato a 15 dipendenti alla data del 1° gennaio, dovrà assolvere l’onere entro il successivo 2 marzo.

In caso di inadempienza, verificata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, viene applicata una sanzione amministrativa pari a € 153,20 per ogni giorno di non copertura e per ciascun disabile non assunto. Se il datore di lavoro assume poi il lavoratore disabile, ottemperando alla diffida, oppure presenta la relativa richiesta agli uffici competenti, la sanzione può ridursi a 38,30 euro al giorno.

 

da: http://archimede.ws/ (Nostri consulenti Qualità/Sicurezza/Ambiente

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